Qui le nostre domande.
Oggetto: gara di appalto per i voucher di Dote scuola
Con riferimento all’interpellanza n.5026 relativa alle modalità di assegnazione dell’appalto del servizio di realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione dei titoli di assegnazione della Dote Scuola per gli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013, si precisa quanto segue.
In attuazione della L.R. 19/2007 di riforma del sistema educativo di istruzione e formazione Regione Lombardia, coerentemente al principio di parità scolastica e di libera scelta, ha previsto l’attribuzione di buoni e contributi alle famiglie degli allievi frequentanti le istituzioni scolastiche e formative, quali interventi a sostegno della spesa per l’istruzione. In tale ambito ha rilevato l’opportunità, a seguito della positiva sperimentazione già attuata a partire dall’anno scolastico 2008/09, di portare a regime anche per gli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013 lo strumento di “Dote-Scuola”, destinato ad una platea di oltre 300 mila beneficiari, attraverso l’affidamento del relativo servizio ad un appaltatore specializzato.
Con riferimento allo standard di servizio reso dalla società appaltatrice negli anni 2009/2010 e 2010/2011 si evidenzia che, a seguito dei rilevamenti di “custode satisfaction”, è emerso un elevato grado qualitativo delle prestazioni ed un giudizio complessivamente positivo sia da parte dei beneficiari di Dote Scuola che della rete degli esercizi commerciali convenzionati con il soggetto gestore. Nello specifico, a titolo esemplificativo, si evidenzia che:
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Oltre il 90% dei beneficiari di Dote Scuola ha valutato positivamente per gli anni 2009 e 2010 l’iniziativa di Regione Lombardia, anche con riferimento alla spendibilità dei buoni ed alla semplicità d’uso, al numero degli esercizi ed enti convenzionati, nonché ai tempi di risposta e di informazioni ricevute;
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Oltre il 90% del network commerciale dell’appaltatore ha espresso un giudizio complessivamente positivo sulla gestione operativa svolta dallo stesso, con particolare riguardo alle procedure di rimborso dei buoni.
Con riferimento alla scelta dell’appaltatore riferita agli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013, si evidenzia che con apposito provvedimento del Dirigente della Struttura Acquisti Contratti e Patrimonio della Regione Lombardia, è stata indetta dall’Amministrazione regionale apposita procedura di gara aperta sopra soglia da esperirsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e che n.2 concorrenti hanno fatto pervenire l’offerta.
Per quanto riguarda, la definizione degli elementi di valutazione delle offerte dei concorrenti, si intende evidenziare come l’Amministrazione regionale abbia debitamente tenuto conto delle prescrizioni emanate dall’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici nella Determinazione n.9 del 22 dicembre 2010 relativa specificamente alla gestione di procedure di gara per l’affidamento del servizio di realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione di voucher sociali.
Nello specifico, i criteri di valutazione delle offerte dei concorrenti in sede di gara hanno riguardato:
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Elementi tecnici, con particolare riferimento alla progettazione ed organizzazione del servizio (confezionamento, distribuzione e gestione dei buoni, capillarità del servizio, controllo e rendicontazione dei pagamenti alla rete degli affiliati), all’organizzazione dello staff impegnato nelle attività, nonché alla realizzazione di servizi innovativi;
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Elementi economici, con riferimento ad un corrispettivo versato in via diretta dall’Amministrazione regionale a fronte di tutte le prestazioni svolte dall’appaltatore, nonché alla previsione di un introito dell’appaltatore derivante dall’attività di convenzionamento dei soggetti affiliati alla propria rete commerciale.
Sulla base dei citati criteri, a seguito dell’espletamento di apposita procedura di gara europea, l’appalto è stato regolarmente aggiudicato. Su tale gara è stata attivata da parte di una società concorrente dapprima una procedura di pre-contenzioso innanzi all’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici e, successivamente all’aggiudicazione dell’appalto, un contenzioso innanzi al TAR Lombardia, ad oggi ancora pendente.
Relativamente alla procedura di pre-contenzioso, è doveroso precisare che le strutture tecniche della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro e della Struttura Acquisti, Contratti e Patrimonio, con il supporto tecnico dell’Avvocatura regionale, hanno provveduto a trasmettere all’Autorità con nota del 9 maggio 2011 puntuali chiarimenti e controdeduzioni in merito alle censure sollevate dalla società istante. Tali deduzioni sono state oggetto peraltro di positivo riscontro da parte dell’Autorità nel parere n.142/2011 con riferimento ai rilievi relativi ai requisiti di partecipazione, alla asserita genericità dei criteri di aggiudicazione e all’attribuzione di un punteggio al criterio di organizzazione aziendale.
Per quanto riguarda invece il rilievo del minor peso attribuito all’offerta economica (Max 30 rispetto ai 70 punti assegnabili all’offerta tecnica), peraltro non esplicitamente censurato dal ricorrente ma desunto dalla stessa Autorità dai rilievi formulati dalla società istante, si precisa che con note del 9 agosto 2011 e 16 settembre 2011 si sono fornite debite motivazioni in merito alla legittimità dell’attribuzione di un peso percentuale maggiore in favore dell’elemento tecnico.
La complessità e delicatezza di tale processo ha indirizzato l’Amministrazione regionale, come ampiamente e puntualmente contro dedotto all’Autorità nelle citate note del 9 agosto e 16 settembre 2011 verso una ragionevole parametrazione degli elementi tecnici ritenuti maggiormente significativi, in modo da garantire un rigoroso e puntuale ciclo organizzativo di produzione e rendicontazione dei titoli di Dote Scuola, con adeguati strumenti di controllo e di verifica, una capillare diffusione della rete di erogatori dei servizi nonché la disponibilità in capo all’appaltatore di risorse umane con specifiche competenze.
A fronte dell’attuale stato di fatto, si ritiene che l’Amministrazione regionale abbia fornito all’Autorità di Vigilanza tutti i chiarimenti necessari per la conclusione dell’iter di pre-contenzioso. L’Autorità, peraltro, non avrebbe dovuto emanare alcun parere qualora il ricorrente avesse tenuto un comportamento ineccepibile, segnalando tempestivamente alla stessa l’avvio del contenzioso innanzi al giudice amministrativo. È infatti tassativamente esclusa la possibilità di avviare una procedura di pre-contenzioso innanzi all’Autorità nel caso in cui si faccia ricorso al giudice amministrativo.
L’amministrazione confida comunque nella positiva conclusione del contenzioso innanzi al TAR Lombardia nella convinzione di aver esperito tutte le procedure di gara nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e di libera concorrenza tra gli operatori.