Il Senato ha approvato la fiducia al Governo in merito al Maxi-emendamento proposto per la Legge di Stabilità 2014, non curandosi dei profili di incostituzionalità:
Fondo di povertà con prelievo pensioni d’oro
Il testo propone in via sperimentale il reddito d’inserimento nelle grandi aree metropolitane, garantiti dalla copertura di un prelievo sulle pensioni d’oro. Il Maxi-emendamento prevede infatti che dovranno versare il 6% le pensioni a partire da 90.000,00 €; il 12% le pensioni a partire da 128.000,00 € ed il 18% le pensioni superiori ai 193.000,00 €. Tale misura ripercorre quanto prevedeva l’articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), articolo dichiarato incostituzionale con sentenza 116/2013 della Corte Costituzionale. Secondo tale sentenza il prelievo extra risulta essere “irragionevole e discriminatorio ai danni di una sola categoria di cittadini. L’intervento riguarda, infatti, i soli pensionati, senza garantire il rispetto dei principi fondamentali di uguaglianza a parità di reddito”, quindi in contrasto con l’articolo 3 della Costituzione: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
Inoltre, i giudici della Consulta hanno stabilito anche che il “contributo di solidarietà” non rispetta l’articolo 53 della Costituzione: “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività”.
La Corte di Cassazione ha evidenziato che è stato adottato un criterio per i pensionati e un criterio per tutti gli altri contribuenti, penalizzando i primi.
A tal proposito, risulterebbe alquanto incostituzionale anche il “reddito di inserimento” riservato ai soli cittadini delle aree metropolitane, proprio in contraddizione con il su citato art. 3 della Costituzione.
Cartelle esattoriali senza interessi
Sul fronte della riscossione è prevista una “sanatoria” per la regolarizzazione delle Cartelle Equitalia privi di interessi. Tale “sanatoria” prevede in realtà una condizione discriminante: versare il 50% della somma. Dunque a seguito di un ulteriore Decreto ad hoc, entro il 30 maggio 2014 i concessionari della riscossione avviseranno i contribuenti debitori interessati alla definizione agevolata, che per aderire dovranno versare il 50% delle somme richieste. Il restante importo dovrà essere versato entro il 16 settembre del 2014. Restano inoltre dovuti i dazi e i tributi propri dell’Unione europea e quelli che derivano da condanne della Corte dei conti. Ciò in realtà potrebbe agevolare solo i cittadini con capacità economiche e finanziarie, che avrebbero anche potuto effettuare il pagamento entro le scadenze delle somme a ruolo, penalizzando ulteriormente coloro che si sono visti impossibilitati al pagamento delle somme finite a ruolo a causa di problematiche economiche e/o finanziarie che non in tempi di crisi avrebbero sostenuto entro le scadenze e per tempo.
Beni strumentali: deducibilità IMU per i capannoni industriali
Viene inserita la deducibilità IMU al 30%per i capannoni industriali imputati a beni strumentali ai fini IRES ed IRPEF. Anche questo aspetto è discriminante nei confronti di tutti i soggetti economici presenti sul territorio dello Stato in quanto, tale deducibilità non è prevista per gli altri immobili diversi dai capannoni industriali iscritti tra i beni strumentali e che pagano comunque la stessa imposta. Per cui anche in questo caso si violerebbe l’art. 3 della Costituzione.
Taglio al cuneo fiscale
Tra le novità contenute nel maxi-emendamento rientra anche la riduzione delle tassa per i redditi sul lavoro inferiori ai 35.000,00 €, creando anche in questo caso una discriminazione tra redditi di pensione e redditi di lavoro.