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Fini e Giovanardi non sanno (nemmeno) scrivere le leggi

La Corte Costituzionale “boccia” la legge Fini-Giovanardi che equipara droghe leggere e pesanti: nella norma di conversione – dice la Consulta – furono inseriti emendamenti estranei all’oggetto e alle finalità del decreto. Con la decisione rivive la legge Iervolino-Vassalli come modificata dal referendum del 1993, che prevede pene più basse per le droghe leggere.

La questione di legittimità della legge è stata sollevata dalla Cassazione per violazione dell’articolo 77 della Costituzione, perché nel 2006 nella legge di conversione del decreto furono inseriti molti emendamenti che, secondo la Suprema Corte, erano estranei all’oggetto e alla finalità del testo di partenza.

Le nuove norme in materia di droga, infatti, erano state inserite con un emendamento, in fase di conversione, nel decreto legge sulle Olimpiadi invernali di Torino del 2006. A sollevare la questione di legittimità era stata la terza sezione penale della Cassazione. Viene così cancellata la norma con cui si erano parificate “ai fini sanzionatori” droghe pesanti e leggere: con la Fini-Giovanardi erano infatti state elevate le pene, prima comprese tra due e sei anni, per chi spaccia hashish, prevedendo la reclusione da sei a venti anni con una multa compresa tra i 26mila e i 260mila euro. Di certo, la pronuncia della Consulta avrà notevoli ripercussioni sia sul numero degli attuali detenuti arrestati per reati legati agli stupefacenti, sia sui procedimenti in corso per questi stessi reati.

La notizia è di oggi e la trovate un po’ dappertutto. E mi chiedo: chi ripaga tutte le carcerazioni e le multe “incostituzionali”?

Oggi non si invidia più ma si disprezza.

Viviamo nell’età del disprezzo?
«Siamo passati dall’ammirazione per il potere all’invidia e alla conseguente frustrazione. Oggi non si invidia più ma si disprezza. La società si è divisa tra i molti che disprezzano e i pochi che sono disprezzati».

Chi sono i pochi?
«Sono le oligarchie che un tempo erano nascoste e oggi sono percepite come tali».

Ovvero gli inammissibili privilegi di cui ancora godono?
«Sono mondi — finanziari e politici — chiusi all’esterno e molto litigiosi al loro interno. Da qui ne consegue quello che per me è diventato il chiodo fisso: aprire il mondo dei piccoli numeri ai grandi numeri, immettere energie sociali nuove in questo mondo chiuso »

Gustavo Zagrebelsky, uno dei pochi intellettuali di questi nostri anni, intervistato da Antonio Gnoli.

Se l’albero è parte lesa

Una riflessione (che sembra così ardita di questi tempi in cui già il consumo di suolo è eversivo nel suo significato politico) di Corman Cullinan sul Corriere della Sera che apre uno scenario di pensiero che può solo portare buoni frutti. Appunto.

C’è una Magna Carta universale che gli umani faticano a riconoscere e però sovrasta qualsiasi Costituzione scritta dagli umani stessi. Cormac Cullinan, socio fondatore della Cullinan&Associates Inc., studio legale di Città del Capo, in Sud Africa, la chiama Wild Law (guarda i dieci punti caldi del pianeta), o legge della natura: «Siamo così abituati a conformarci a un diritto che punta al controllo e allo sfruttamento della natura, che la sola idea che la legge debba piuttosto essere al servizio delle forze naturali ci pare assurda, una contraddizione. Invece, dovremmo riflettere sul fatto che gran parte delle nostre leggi contribuisce alla soppressione della wildness, l’ambiente incontaminato». Insomma, è tempo di ribaltare la filosofia antropocentrica che ha forgiato la giurisprudenza moderna e recuperare quei principi universali che governano l’esistenza di tutti i membri della comunità terrestre.

E per chi già pensa che si uno squilibrio troppo laico rispetto al liberismo che deve crescere senza moralismi Cullinan mostra di avere pesato con attenzione e intelligenza la misura:

Negli ultimi anni, anche grazie alla spinta delle convenzioni internazionali, si è ampliato il campo della cosiddetta «giurisprudenza ambientale». Eppure Cormac mette subito in chiaro che la Wild Law è un’altra cosa: «Le leggi ambientali modificano i sistemi legali esistenti proibendo o limitando la possibilità di danni all’ambiente, per esempio attraverso l’introduzione di permessi per l’attività mineraria, il disboscamento, l’edilizia, l’inquinamento ». Leggi che non contrastano, però, la concezione di base della nostra giurisprudenza, e cioè che il mondo è una collezione di «oggetti» (o risorse naturali) a disposizione dell’uomo. «Le leggi ambientali impongono alcune restrizioni al diritto di proprietà ma continuano a considerare il mondo naturale come una proprietà. In base alla Wild Law, invece, lo scopo del sistema legale non è di permettere agli uomini di dominare e sfruttare gli altri membri della comunità terrestre, con un’attitudine coloniale, ma di mantenere un equilibrio fra gli interessi degli uni e degli altri, garantendo l’integrità dell’intero ecosistema. «Le leggi ambientali sono l’equivalente delle leggi che limitavano il diritto di punizione di un possidente sul proprio schiavo, mentre la Wild Law vuole abolire la schiavitù, cioè impedire all’uomo di trattare la Natura come uno schiavo», sostiene Cormac. Un passo in più anche rispetto ai cosiddetti «diritti animali», perché secondo la Wild Law sono soggetti legali, e quindi detentori di diritti, anche fiumi, montagne, mari, piante… «Il diritto umano alla vita, all’acqua, al cibo, perde ogni significato se l’ecosistema che produce quell’acqua e quel cibo non ha diritti e se la popolazione non può far causa contro chi quei diritti non rispetta». Realtà o utopia? La maggior parte delle attività umane emette CO2. Nel mondo ideale di Cormac, sarebbero tutte illecite? «L’intenzione non è di proibire qualsiasi attività umana che impatti sulla natura. Significherebbe che non potremmo neppure mangiare. Il punto è come impedire agli umani di danneggiare la natura per motivi futili o egoistici. Se riusciamo a costruire auto che non impattano sui sistemi ecologici, non è necessario rinunciare alla guida. Se invece l’industria automobilistica mette a repentaglio la vita delle generazioni future, è meglio spegnere i motori».

 


#save194 ora applichiamola

La Corte Costituzionale al termine della camera di consiglio svoltasi oggi, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge n. 194/1978 sull’aborto, sollevata dal Giudice Tutelare del Tribunale di Spoleto. La 194 regola da oltre trent’anni l’interruzione volontaria della gravidanza.

La questione di legittimità costituzionale della legge sull’aborto era stata sollevata in seguito alla richiesta di una ragazza minorenne di Spoleto di ricorrere all’aborto senza informare i suoi genitori. A parere del giudice a quo la norma contrastava con gli articoli 2 e 32 della Costituzione, rispettivamente sui diritti inviolabili dell’uomo e sulla tutela alla salute, e citava a sostegno della sua tesi una sentenza della Corte di Giustizia Ue sul tema dell’embrione umano.

Attese adesso le motivazioni della sentenza, che saranno scritte dal giudice Mario Rosario Morelli.

Ora applichiamola. Sarebbe questa la rivoluzione. Magari facendo in modo che anche gli uomini si prendano la responsabilità di non relegare la legge ad una “legge di genere” per delega di responsabilità. Grazie.

Ogni promessa è debito: ecco la nostra proposta di legge su #opendata in Lombardia

Ne avevamo parlato (qui e qui) e ne abbiamo discusso molto sui social. Ora siamo pronti. Ho depositato la nostra proposta di legge open data per Regione Lombardia (con il consigliere Pizzul PD, sempre attento sul punto), ora passerà al vaglio della commissione prima di arrivare in Aula. E ovviamente va migliorato, modificato, tutti insieme. Qui potete seguire tutto il percorso della legge. Per ogni suggerimento siamo a disposizione. Perché oltre alle trote e alle minetti in regione ci stiamo per essere legislatori, preferibilmente seri, attenti e ovviamente aperti.

PROGETTO DI LEGGE N. 0154

di iniziativa dei consiglieri regionali: Cavalli, Pizzul

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“Disposizioni in materia di accesso, pubblicazione e riutilizzo dei documenti e dei dati pubblici dell’amministrazione regionale in formato aperto tramite software libero e la rete internet”.

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PRESENTATO IL 28/03/2012

ASSEGNATO IN DATA 03/04/2012

ALLE COMMISSIONI REFERENTE II

CONSULTIVA I

Altri pareri Comitato paritetico di controllo e valutazione

RELAZIONE

Il progetto di legge si propone di favorire il processo di innovazione tecnologica e informatica di Regione Lombardia in un contesto di trasparenza e di pluralismo informatico attraverso la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione, la fruibilità e la riutilizzabilità gratuita dei documenti e dei dati pubblici di cui è titolare o da essa detenuti in modalità digitale, favorendo anche la diffusione di software libero e formati aperti per la gestione dei dati e documenti, eliminando altresì ogni barriera dovuta a difformità di standard.

Con questo progetto di legge, si intende pertanto perseguire lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza in ambito regionale per favorire il progresso sociale, il miglioramento della qualità della vita, lo sviluppo delle iniziative economiche private legate al riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, e la partecipazione collaborativa di realtà pubbliche e private promuovendo forme di cittadinanza attiva.

In una realtà dove i dati, i documenti e i contenuti digitali pubblici sono una risorsa con una continua crescita esponenziale, la disponibilità in real-time di questi dati, potrebbe portare, in un mondo web-connesso, a prendere decisioni e cambiamenti comportamentali in tempo reale in base alle proprie esigenze personali. I dati pubblici possono permetterci di prendere un treno o un bus in tempo, pianificare i nostri spostamenti con uno sguardo verso le previsioni meteo, verificare in qualsiasi momento la disponibilità di punti car/bike sharing nelle vicinanze, calcolare la quantità di emissioni inquinanti del proprio veicolo e l’impatto sulla qualità dell’aria nella propria città, dove andare a vivere con la propria famiglia, in quale università studiare o quale prodotto comprare.

Un rilascio strutturato, centralizzato e aggregato dei dati, in conformità delle leggi vigenti in materia, permetterebbe quindi lo sviluppo di nuove applicazioni e soluzioni multimediali innovative che porterebbero nuovi business sul territorio lombardo, un indotto economico significativo e un insieme di servizi a valore aggiunto per tutti i cittadini lombardi. Per esempio, la disponibilità pubblica dei dati di tutta la rete lombarda dei mezzi di trasporto e della frequenza dei mezzi, potrebbe semplificare lo sviluppo di applicazioni che favoriscano la pianificazione ottimale dei propri viaggi, con uno sguardo continuo verso la riduzione delle emissioni inquinanti, o ancora applicazioni in grado di raccogliere dati su come migliorare la rete dei trasporti pubblici.

Obiettivo ultimo di questo progetto di legge è rendere la stessa amministrazione pubblica volano di innovazione.

Progetto di Legge

Disposizioni in materia di accesso, pubblicazione e riutilizzo dei documenti e dei dati pubblici dell’amministrazione regionale in formato aperto tramite software libero e la rete internet.

Articolo 1

(Finalità)

1. Regione Lombardia, in attuazione del Codice dell’amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82) e del decreto legislativo 24 gennaio 2006 n. 36 (Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico), assicura la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione, la fruibilità e la riutilizzabilità gratuite dei documenti e dei dati pubblici di cui è titolare o da essa detenuti in modalità digitale.

Al fine di garantire la più ampia libertà di accesso all’informazione pubblica, di favorire la partecipazione dei cittadini, delle imprese, delle fondazioni e delle associazioni ai processi decisionali della pubblica amministrazione, di incentivare la collaborazione tra pubblico e privato e di rendere riutilizzabile il maggior numero di documenti e di dati pubblici, in base a modalità che assicurano condizioni eque, proporzionate e non discriminatorie, la Regione favorisce:

a) il processo di innovazione tecnologica e informatica della propria organizzazione in un contesto di trasparenza e di pluralismo informatico attraverso l’impiego e la diffusione di software libero e formati aperti per la gestione dei dati e documenti, eliminando altresì ogni barriera dovuta a difformità di standard;

b) lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza in ambito regionale per favorire il progresso sociale, il miglioramento della qualità della vita, lo sviluppo delle iniziative economiche private legate al riutilizzo delle informazioni del settore pubblico e la partecipazione collaborativa di realtà pubbliche e private promuovendo forme di cittadinanza attiva.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

  1. accesso: il diritto riconosciuto a chiunque di richiedere e ottenere informazioni, documenti e dati pubblici o di pubblico interesse gratuitamente qualora gli stessi non fossero già stati resi noti;
  2. dato pubblico: il dato conoscibile, accessibile e riusabile da chiunque liberamente;
  3. dato della pubblica amministrazione: il dato prodotto, o comunque in possesso direttamente o indirettamente, dall’ente pubblico regionale;
  4. documento: ogni rappresentazione elettronica, digitale, informatica, grafica, fotocinematografica, elettromagnetica, o di qualunque altra specie, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti dall’amministrazione regionale e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;
  5. dato aperto: un contenuto, un documento o un dato si definisce aperto se chiunque è in grado di utilizzarlo, ri-utilizzarlo e ridistribuirlo liberamente, soggetto, al massimo, alla richiesta di attribuzione e condivisione allo stesso modo;
  6. formati di dati aperti: i formati di salvataggio ed interscambio di dati informatici le cui specifiche complete di implementazione siano note, standardizzate, a disposizione di ogni utente e liberamente utilizzabili per tutti gli usi consentiti dalla legge; siano documentati in modo completo e approfondito in modo che sia possibile scrivere un programma per elaboratore in grado di leggere e/o scrivere dati in tali formati sfruttando tutte le strutture e le specifiche descritte nella documentazione; non siano presenti restrizioni di alcun tipo all’uso di tali formati di dati;
  7. software libero: ogni programma per elaboratore elettronico distribuito con una licenza di software libero tale per cui sia garantita la libertà gratuita di eseguire il programma per qualsiasi scopo, la libertà di studiare il programma e modificarlo, la
    libertà di ridistribuire copie del programma in modo da aiutare il prossimo, e la libertà di migliorare il programma e di distribuirne pubblicamente i miglioramenti, in modo tale che tutta la comunità ne tragga beneficio;
  8. riutilizzo: l’uso del dato di cui è in possesso Regione Lombardia, da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale il documento o il dato che lo rappresenta è stato prodotto o utilizzato nell’ambito dei fini istituzionali, secondo norme di copyright e licenze riconosciute a livello nazionale ed internazionale.

Articolo 3

(Accesso tramite la rete internet e riutilizzo dei dati e delle informazioni)

1. La Regione Lombardia utilizza le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per rendere fruibili i documenti e i dati pubblici di cui è in possesso, assicurandone la pubblicazione tramite la rete internet in formati aperti secondo gli standard internazionali e avvalendosi di software libero per la loro gestione, raccolta, archiviazione e pubblicazione.

I dati e le informazioni di cui al comma 1 sono gratuitamente accessibili tramite la rete internet, e sono riutilizzabili nel rispetto della normativa statale in materia di digitalizzazione della pubblica amministrazione, di accesso agli atti amministrativi, di protezione dei dati personali, di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, di diritto della proprietà intellettuale e industriale.

Le licenze per il riutilizzo dei dati pubblici e delle informazioni, predisposte in ottemperanza al d.lgs. 36/2006 devono consentire la più ampia e libera utilizzazione gratuita, anche per fini commerciali e con finalità di lucro.

La Regione opera per rimuovere e arrestare gli ostacoli che impediscono la piena accessibilità ai documenti e ai dati pubblici assicurando la parità di trattamento tra tutti i riutilizzatori e si adopera per promuovere l’adozione da parte degli enti, delle società, dei consorzi e delle associazioni a cui partecipa delle misure necessarie per garantire la pubblicazione e il riutilizzo dei dati e dei documenti.

La Regione assicura che in presenza di ogni singola richiesta di documenti che li descriva ragionevolmente e sia stata fatta secondo le regole che specificano tempo, luogo, oneri e procedure da seguire, renderà i documenti, i contenuti e i dati pubblici immediatamente disponibili a chiunque, in formato aperto.

Articolo 4

(Reclamo)

1. La Regione assicura l’effettiva disponibilità tramite la rete internet e riutilizzabilità dei documenti e dei dati pubblici. I provvedimenti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera h), individuano le modalità per le richieste di messa a disposizione tramite la rete internet e di riutilizzo di dati e documenti pubblici, le modalità di reclamo e assicurano che i reclami siano verificati ed evasi entro trenta giorni dal ricevimento, salvo motivate proroghe, secondo i criteri individuati dagli stessi provvedimenti di attuazione.

Articolo 5

(Provvedimenti di attuazione)

1. La Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, secondo le rispettive competenze, adottano, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge e sentita la commissione consiliare competente, uno o più provvedimenti che – sulla base di un processo consultivo rivolto agli utenti in qualità di fruitori finali della presente Legge –  definiscono, in particolare:

  1. i dati, le informazioni, i contenuti e i documenti che possono essere oggetto di immediata pubblicazione e riutilizzo;
  2. le modalità per individuare ulteriori dati, contenuti e documenti, che possono essere oggetto di pubblicazione e riutilizzo in futuro;
  3. le modalità di pubblicazione dei dati, delle informazioni, dei contenuti e dei documenti, e le modalità di gestione e aggiornamento del portale regionale per favorire e semplificare al meglio l’accesso ai medesimi e per garantire un aggiornamento continuo dei dati pubblicati;
  4. le licenze per il riutilizzo dei documenti e dei dati pubblici di cui l’amministrazione regionale è in possesso sia direttamente che indirettamente;
  5. l’elenco dei formati di dati aperti utilizzabili, individuabili anche in via indiretta, tramite riferimento a standard internazionali per la gestione dei documenti e dei dati pubblici di cui l’amministrazione regionale è in possesso direttamente o indirettamente;
  6. l’identificazione delle soluzioni software libere più opportune che verranno utilizzate per la gestione, manipolazione, archiviazione e pubblicazione dei dati, dei contenuti e dei documenti identificati ai punti a) e b);
  7. le modalità per la presentazione del reclamo di cui all’articolo 4 nonché per l’evasione della richiesta da parte dell’ufficio competente;
  8. forme di coordinamento interregionale e di collaborazione con le amministrazioni locali e con altri soggetti pubblici e privati del territorio lombardo, affinché anche le amministrazioni locali si adoperino di formati open e software libero per la gestione dei loro dati e documenti;
  9. forme di collaborazione con università del territorio lombardo e realtà esperte del settore per la definizione di proposte progettuali che usino i dati, i contenuti e i documenti pubblici di Regione Lombardia al fine di definire nuovi servizi al cittadino a valore aggiunto.

Articolo 6

(Norma transitoria)

1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Articolo 7

(Clausole Valutative)

1. Regione Lombardia deve definire le metodologie, i criteri, le modalità di valutazione, ed eventualmente identificare Enti Universitari del territorio lombardo accreditati, al fine di valutare annualmente sia l’operato in attuazione della presente legge (Art. 5) che i risultati ottenuti. L’attuazione della presente legge dovrà tenere in considerazione, di anno in anno, i risultati e le direttive raccolte attraverso le forme di valutazione che verranno definite in itinere.