Prima seduta del Consiglio: un appunto e qualche riflessione
Ieri si è insediato ufficialmente la IX Legislatura del Consiglio Regionale della Lombardia. Tre ore di liturgia scenica di nomine ed elezioni decise a tavolino che, inevitabilmente, diventano una passerella (forse dovuta) per aprire le danze. Il Consiglio è il luogo designato per l’esercizio democratico dei delegati regionali, un “monumento” alla responsabilità della Politica e della rappresentanza delle istanze civili: proprio per questo mi auguro che passi presto questa ventata di “costume” che ha intriso la prima giornata con Renzo Bossi e la Minetti in prima fila per sfamare la pancia molle e gossipara del primo giorno di scuola.
Le nomine ci dicono qualcosa: Davide Boni (Lega) è il nuovo Presidente del Consiglio Regionale. Nel suo discorso di insediamento ha rivendicato il ruolo fondamentale dell’Assemblea Consiliare che non può e non deve essere snobbata dalla Giunta, così come il prezioso lavoro delle commissioni. Tutti d’accordo. Se non fosse che proprio Boni è stato nella scorsa legislatura assessore della squadra di governo regionale che ha “dimenticato” di ricordarselo. Aspettiamo con fiducia. Personalmente non mi piace per niente l’idea di trasferire in tourné una delle prossime sedute a Malpensa per dare un segnale di vicinanza. Per tre motivi: la politica che “occupa” fisicamente un problema che non riesce a risolvere con i mezzi che le sono propri ha l’aria di un circo nomade e imbarazzato, la “messinscena” avrebbe costi che potrebbero essere utilizzati per azioni più concrete di sostegno e, ultimo ma non ultimo, la desertificazione di Malpensa è figlia di una miopia di un Governo dello stesso colore politico di questa Giunta lombarda. Forse sarebbe meglio una telefonata tra compari piuttosto che organizzare armi e bagagli per una dispendiosa gita fuori porta.
Vicepresidenti sono Filippo Penati (Pd) e Franco Nicoli Cristiani (Pdl). Consiglieri segretari sono Carlo Spreafico (Pd) e mister preferenze Massimo Ponzoni. Massimo Ponzoni non è un caso di omonimia: è lo stesso Ponzoni che risulta indagato per bancarotta per distrazione, bancarotta documentale e fatturazioni per operazioni inesistenti dalla procura di Monza. E’ lo stesso Ponzoni di cui avevano scritto Gianni Barbacetto e Davide Milosa circa voci su strane frequentazioni con uomini del clan Iamonte. E’ lo stesso Massimo Ponzoni con una villetta bifamiliare abusiva intestata alla moglie e abbattuta il 20 marzo del 2009. Io sono un garantista, per questo seguirò con particolare affetto l’evolversi della vicenda.
A proposito di curiosità, in attesa della formazione delle commissioni, sono stato indicato (ed eletto) nella “tana” della curiosità che è la Giunta delle elezioni. La Giunta delle elezioni della IX legislatura è composta da Paolo Valentini (PdL), Arianna Cavicchioli (PD), Alessandro Marelli (LN), Giulio Cavalli (IdV), Enrico Marcora (UDC), Elisabetta Fatuzzo (Pensionati) e Chiara Cremonesi (SEL). Secondo l’articolo 8 del regolamento generale la Giunta delle elezioni: a) esamina le cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali, iniziando dalla verifica della posizione dei propri componenti;b) riferisce al Consiglio regionale in ordine alla valutazione di insindacabilità dei consiglieri regionali sulla base della normativa vigente;c) si esprime circa i requisiti, previsti dallo Statuto o dalla legge, che debbono possedere gli assessori o i sottosegretari nominati al di fuori del Consiglio regionale;d) esercita ogni altra funzione ad essa attribuita dalla normativa vigente.2. Entro la prima seduta del Consiglio regionale i consiglieri comunicano in forma scritta alla Giunta delle elezioni gli uffici e le cariche da essi ricoperti.3. La Giunta delle elezioni sente gli interessati, assume informazioni, chiede e riceve l’esibizione di documenti relativi all’oggetto della sua verifica.4. Le sedute della Giunta delle elezioni sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice; i componenti della Giunta esprimono il proprio voto a titolo individuale, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 5.5. Le sedute della Giunta delle elezioni non sono pubbliche.6. Fino alla conclusione del procedimento gli atti della Giunta delle elezioni sono riservati ai suoi componenti, fatti salvi i diritti degli interessati e dei controinteressati.7. Dopo la conclusione del procedimento copia delle deliberazioni e dei verbali sono rilasciati dalle strutture preposte a chiunque ne abbia un interesse qualificato.
Art.9 1. Se nei riguardi di un consigliere regionale si configurano cause di ineleggibilità o di incompatibilità, la Giunta delle elezioni gli notifica le contestazioni relative; il consigliere, entro dieci giorni dalla notificazione, può presentare in forma scritta le sue deduzioni. 2. Se le contestazioni riguardano cause di incompatibilità, diverse da quelle originarie derivanti da cumulo di cariche elettive, il Consiglio regionale, con deliberazione da adottarsi entro dieci giorni dalla scadenza del termine precedente, su motivata relazione presentata dalla Giunta delle elezioni, accerta se sussiste la contestata incompatibilità; in caso affermativo, il Presidente del Consiglio regionale invita il consigliere ad esprimere in forma scritta la sua opzione, entro il termine di dieci giorni. 3. La Giunta delle elezioni deve esaurire entro sessanta giorni dalla sua costituzione i propri adempimenti; entro il termine ulteriore di trenta giorni, il Consiglio regionale, su motivate relazioni della Giunta delle elezioni, convalida l’elezione dei consiglieri per i quali non sussistano cause di incompatibilità; annulla l’elezione dei consiglieri per i quali sussistano cause di ineleggibilità; dichiara la decadenza dei consiglieri ritenuti incompatibili che non abbiano optato per il mandato regionale. 4. Tali deliberazioni sono immediatamente pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione; le deliberazioni di annullamento e di decadenza sono inoltre notificate entro cinque giorni ai consiglieri interessati.
Art. 10 (Ineleggibilità e incompatibilità sopravvenute) 1. Spettano alla Giunta delle elezioni anche l’esame delle cause sopravvenute di ineleggibilità e di incompatibilità e la verifica per la convalida dell’elezione dei consiglieri regionali subentrati. 2. In caso di assunzione di nuovi incarichi nel corso del mandato, i consiglieri devono darne comunicazione entro dieci giorni alla Giunta delle elezioni; in caso di inottemperanza la Giunta delle elezioni può procedere d’ufficio. La Giunta delle elezioni provvede comunque, con cadenza annuale, a una verifica delle posizioni di tutti i consiglieri in carica. 3. I consiglieri subentrati nel corso della legislatura devono comunicare in forma scritta, entro quindici giorni dalla proclamazione, gli uffici e le cariche da essi ricoperti. 4. Il procedimento, le deliberazioni del Consiglio regionale e gli adempimenti conseguenziali sono regolati dalle disposizioni dell’articolo 9. La Giunta delle elezioni riferisce al Consiglio regionale entro trenta giorni dall’avvio del procedimento.
Art. 11 (Esame della posizione degli assessori e dei sottosegretari nominati al di fuori del Consiglio regionale) 1. Entro quindici giorni dalla nomina gli assessori e i sottosegretari nominati al di fuori del Consiglio regionale comunicano alla Giunta delle elezioni gli uffici e le cariche da essi ricoperti. 2. Se nei riguardi di un assessore o di un sottosegretario, nominato dal Presidente della Regione al di fuori del Consiglio regionale, si configura l’insussistenza dei requisiti necessari per ricoprire la carica, la Giunta delle elezioni, entro venti giorni dall’avvio del procedimento, gli notifica le contestazioni relative, dandone contestuale comunicazione al Presidente della Regione e al Presidente del Consiglio; l’interessato, entro dieci giorni dalla notificazione, può presentare in forma scritta le sue deduzioni. 3. Entro i successivi dieci giorni la Giunta delle elezioni comunica le risultanze dell’istruttoria al Presidente della Regione per le determinazioni di sua competenza. 1. Se nei riguardi di un consigliere regionale si configurano cause di ineleggibilità o di incompatibilità, la Giunta delle elezioni gli notifica le contestazioni relative; il consigliere, entro dieci giorni dalla notificazione, può presentare in forma scritta le sue deduzioni.2. Se le contestazioni riguardano cause di incompatibilità, diverse da quelle originarie derivanti da cumulo di cariche elettive, il Consiglio regionale, con deliberazione da adottarsi entro dieci giorni dalla scadenza del termine precedente, su motivata relazione presentata dalla Giunta delle elezioni, accerta se sussiste la contestata incompatibilità; in caso affermativo, il Presidente del Consiglio regionale invita il consigliere ad esprimere in forma scritta la sua opzione, entro il termine di dieci giorni.3. La Giunta delle elezioni deve esaurire entro sessanta giorni dalla sua costituzione i propri adempimenti; entro il termine ulteriore di trenta giorni, il Consiglio regionale, su motivate relazioni della Giunta delle elezioni, convalida l’elezione dei consiglieri per i quali non sussistano cause di incompatibilità; annulla l’elezione dei consiglieri per i quali sussistano cause di ineleggibilità; dichiara la decadenza dei consiglieri ritenuti incompatibili che non abbiano optato per il mandato regionale.4. Tali deliberazioni sono immediatamente pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione; le deliberazioni di annullamento e di decadenza sono inoltre notificate entro cinque giorni ai consiglieri interessati.
Art. 10 (Ineleggibilità e incompatibilità sopravvenute)1. Spettano alla Giunta delle elezioni anche l’esame delle cause sopravvenute di ineleggibilità e di incompatibilità e la verifica per la convalida dell’elezione dei consiglieri regionali subentrati.2. In caso di assunzione di nuovi incarichi nel corso del mandato, i consiglieri devono darne comunicazione entro dieci giorni alla Giunta delle elezioni; in caso di inottemperanza la Giunta delle elezioni può procedere d’ufficio. La Giunta delle elezioni provvede comunque, con cadenza annuale, a una verifica delle posizioni di tutti i consiglieri in carica.3. I consiglieri subentrati nel corso della legislatura devono comunicare in forma scritta, entro quindici giorni dalla proclamazione, gli uffici e le cariche da essi ricoperti.4. Il procedimento, le deliberazioni del Consiglio regionale e gli adempimenti conseguenziali sono regolati dalle disposizioni dell’articolo 9. La Giunta delle elezioni riferisce al Consiglio regionale entro trenta giorni dall’avvio del procedimento.Art. 11(Esame della posizione degli assessori e dei sottosegretari nominati al di fuori del Consiglio regionale)1. Entro quindici giorni dalla nomina gli assessori e i sottosegretari nominati al di fuori del Consiglio regionale comunicano alla Giunta delle elezioni gli uffici e le cariche da essi ricoperti.2. Se nei riguardi di un assessore o di un sottosegretario, nominato dal Presidente della Regione al di fuori del Consiglio regionale, si configura l’insussistenza dei requisiti necessari per ricoprire la carica, la Giunta delle elezioni, entro venti giorni dall’avvio del procedimento, gli notifica le contestazioni relative, dandone contestuale comunicazione al Presidente della Regione e al Presidente del Consiglio; l’interessato, entro dieci giorni dalla notificazione, può presentare in forma scritta le sue deduzioni.3. Entro i successivi dieci giorni la Giunta delle elezioni comunica le risultanze dell’istruttoria al Presidente della Regione per le determinazioni di sua competenza.
Credo che sia uno dei luoghi più adatti per esercitare quella curiosità sana che può essere un antidoto al privatismo e l’impunità sotto traccia: un ottimo posto per rispettare il mandato dei miei elettori. La Giunta delle elezioni si riunirà prossimamente e eleggerà durante la prima seduta il proprio Presidente, Vice Presidente e Consigliere Segretario.
Volutamente tralascio la muffa del chiacchericcio su figli e veline. Non credo ci interessino e in giro ci si sfama abbastanza.
Nel prossimo consiglio il presidente Formigoni illustrerà il proprio programma. I consiglieri hanno diritto di intervenire. Ne sentiremo delle belle.